Viaggiare in autobus, treno e aereo: ecco i diritti dei passeggeri e come vengono tutelati Comunicato stampa del 11 aprile 2017
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Norimberga, 11 aprile 2017 – Chi viaggia in Italia è ben protetto dai diritti dei passeggeri previsti dalla legge. Tuttavia esistono delle differenze significative nei singoli trasporti. La redazione di CheckMyBus ha analizzato i diritti dei passeggeri dei diversi mezzi di trasporto a lunga percorrenza rispondendo alla domanda: “Con quale mezzo si è più tutelati?”

Quattro le categorie che sono state prese in considerazione:

Ritardi e cancellazioni: chi rimborsa in caso di ritardi o soppressioni?

Bagagli: danneggiamenti durante il tragitto, quanto spetta?

Accessibilità: come sono le condizioni quadro?

Scioperi: chi rimborsa per partenze mancate?


I dettagli:
I passeggeri che viaggiano in treno hanno diversi diritti in caso di ritardo. I viaggiatori in treno possono far valere i loro diritti in caso di arrivo a destinazione con un ritardo di oltre 59 minuti. Chi viaggia in autobus invece può richiedere un rimborso in caso di partenza ritardata dalla fermata stabilita su un percorso di almeno 250 km con ritardi che superano i 90 minuti. Chi viaggia in aereo può richiedere un rimborso per viaggi con ritardi che superano le 2 ore a partire da una distanza di 1.500 km.

Non avendo il settore ferroviario una distanza prestabilita per richiedere dei rimborsi, è il treno che si aggiudica il primo posto nella categoria “ritardi e cancellazioni”.


Per quanto riguarda i danni ai bagagli: chi viaggia in autobus è tenuto a controllare in prima persona lo stato del suo bagaglio. In caso di danni subiti il passeggero deve dimostrare il valore effettivo del bagaglio per ottenere un rimborso. Escluse dalla prova di valore sono le sedie a rotelle e altri aiuti per la mobilità. Chi viaggia in treno può richiedere danni fino a 260,00 EURO, salvo anche qui la dimostrazione di un maggior danno. Per chi viaggia in aereo le cose sono più regolamentate dalla Convezione di Montreal, la quale prevede un risarcimento danni di circa 1.167 EURO a passeggero. Il diritto dev’essere fatto valere entro 7 giorni. Nella categoria „bagagli“ assegniamo quindi il primo posto all’aereo. In generale tutti i passeggeri, con mobilità ridotta e non, hanno gli stessi diritti e devono poter usufruire in ugual modo di tutte le offerte ed i servizi. I passeggeri disabili che viaggiano in autobus hanno diritto ad un’assistenza specifica e gratuita, sia nelle stazioni che a bordo del veicolo, oltre al trasporto gratuito dell’eventuale accompagnatore (acconsentito dalla maggior parte delle autolinee). Anche coloro che viaggiano in treno riceveranno un’attenzione particolare grazie al servizio di assistenza della RFI (Rete Ferroviaria Italiana). Solo un punto alle compagnie aree che purtroppo, visto gli spazi e per ragioni tecniche, possono persino rifiutare le prenotazioni di persone con mobilità ridotta in caso di problemi di sicurezza o possibili svantaggi tecnici. Per chi invece viaggia in sedia a rotella viene spesso acconsentito il viaggio, ma purtroppo senza accesso agli impianti sanitari troppo piccoli per potervi accedere con una sedia a rotelle. Viste le circostanze per le persone con mobilità ridotta assegniamo il primo posto, a pari merito, all’autobus e al treno nella categoria “accessibilità”. Per quanto riguarda il rimborso in caso di circostanze eccezionali chi viaggia in aereo non ha alcun diritto di rimborso. Ciò significa che se vengono cancellati dei voli a causa di scioperi, rischi per la sicurezza o condizioni atmosferiche estreme, non è possibile richiedere un rimborso. Chi viaggia in autobus può rivolgersi alla compagnia presso la quale ha acquistato il biglietto per richiedere un rimborso in caso di ritardo e/o cancellazione. Sarà poi la compagnia d’autobus che deciderà, caso per caso, se spetta il rimborso o meno. Chi viaggia in treno potrà richiedere dei servizi minimi spesso garantiti dalle aziende ferroviarie, in caso di soppressione per sciopero (comunicato con anticipo) è possibile chiedere il rimborso totale del biglietto. La categoria “scioperi e circostanze eccezionali” vede quindi pari i diritti di coloro che viaggiano in autobus e treno. In sintesi: Secondo il Regolamento dell’UE le aziende di trasporto sono obbligate ad offrire ai passeggeri i mezzi e tutte le informazioni necessarie per richiedere un rimborso e/o risarcimento in caso di disagio. In ogni caso consigliamo di presentare reclamo per iscritto via e-mail alla rispettiva compagnia e contattare il rispettivo servizio clienti immediatamente. Che si tratta di ritardi, cancellazioni, bagagli danneggiati: i disagi possono sempre accadere purtroppo, non si può mai escludere il lato negativo. L’importante è però poi il dopo: come risolvere il tutto? Come usufruire dei propri diritti da passeggero? Naturalmente i regolamenti sono in questi casi essenziali, proprio per questo è consigliabile portare con sè il numero della compagnia con cui viaggi anche durante gli spostamenti, per avere subito tutto pronto in caso di disagi. Diamo uno sguardo verso l’estero: quali sono i diritti dei passeggeri negli altri paesi? Dando uno sguardo all’estero, ci si rende ancora più conto che i passeggeri, ad esempio in Germania, sono ancora più tutelati. Mentre i diritti per i viaggi in aereo sono definiti chiaramente dal 2004 da un regolamento dell’UE e non ci sono significative differenze tra le singole compagnie aeree, per chi viaggia all’estero in treno e con gli autobus a lunga percorrenza i diritti variano ampliamente. Anche se il trasporto ferroviario fosse definito da un regolamento dell’UE, le singole imprese, spesso, sono un passo avanti e offrono altri diritti ai passeggeri e sistemi di indennizzo particolarmente accomodanti: sulla linea ad alta velocità Siviglia – Madrid, servita da Renfe, viene restituito l’intero importo del biglietto, già con soli sei minuti di ritardo. Con la tedesca DB questo avviene dopo 60 minuti e se non si è riusciti a compiere il viaggio. Anche la compagnia belga Thalys restituisce l’importo del biglietto dopo 30 minuti di ritardo, ma solo sotto forma di buono. I diritti dei passeggeri per chi viaggia con un autobus a lunga percorrenza sono previsti dal regolamento dell’UE n° 181/2011, ma gli stati membri dell’Unione hanno la possibilità, per un certo periodo di tempo, di lasciare una certa libertà d’azione alle singole imprese. Questo diritto è stato esercitato, ad esempio, nel Regno Unito, dove per i passeggeri di autobus a lunga percorrenza non è previsto alcun rimborso in caso di ritardi. Anche negli Stati Uniti un ritardo è doppiamente fastidioso, perchè anche qui non è previsto nessun tipo di risarcimento. Informazioni su CheckMyBus CheckMyBus, il motore di ricerca d'autobus a lunga percorrenza leader a livello internazionale, mostra, in tempo reale, gli orari ed i prezzi in più di 60 paesi. Con più di 610 compagnie di autobus e milioni di partenze settimanali CheckMyBus offre agli utenti l’accesso alla rete virtuale degli autobus più grande del mondo. Ulteriori informazioni: www.checkmybus.it Contatto: CheckMyBus
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